Novità operative dal 1° maggio 2026
Con il messaggio INPS n. 1315 del 17 aprile 2026, l’Istituto interviene sull’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro agricoli, annunciando la soppressione di alcuni codici utilizzabili nel campo “Tipo Ditta 2” (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri.
La novità si inserisce nel più ampio processo di reingegnerizzazione della Gestione Aziende Agricole (GAA), volto a semplificare gli adempimenti contributivi e a rendere più coerente l’applicazione delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute.
Il ruolo dei codici TD1 e TD2 nell’inquadramento agricolo
Ai fini previdenziali e contributivi, l’inquadramento delle aziende agricole avviene tramite la combinazione dei codici:
- Tipo Ditta 1 (TD1)
- Tipo Ditta 2 (TD2)
Tali codici incidono direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili, inclusi i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il regime ordinario di riferimento è quello della Contribuzione Agricola Unificata (CAU), disciplinata dal R.D. n. 1949/1940, che comprende anche la contribuzione INAIL, riscossa dall’INPS.
La deroga prevista per le cooperative agricole
Unica eccezione al regime generale della CAU è rappresentata dalle imprese cooperative agricole e dai loro consorzi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 240/1984.
Per tali soggetti:
- le aliquote INAIL sono equiparate a quelle dell’industria;
- la contribuzione per infortuni e malattie professionali è versata direttamente all’INAIL;
- è obbligatoria l’apertura di una Posizione Assicurativa Territoriale (PAT).
Soppressione dei codici TD2 non più ammessiA seguito di una revisione complessiva, l’INPS ha stabilito la soppressione dei seguenti codici TD2:
19 – 39 – 40 – 43 – 44
Tali codici, utilizzati per inquadrare l’azienda come extra-agricola ai soli fini INAIL, sono stati ritenuti:
- non più attuali;
- in alcuni casi utilizzati impropriamente, con conseguente mancato versamento della contribuzione obbligatoria INAIL.
Poiché nessuna delle fattispecie coperte da questi codici rientra nel regime derogatorio della legge n. 240/1984, e sentito l’INAIL, l’Istituto ha disposto la loro eliminazione definitiva.
Decorrenza della nuova disciplina
Le nuove regole si applicano:
- ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026;
- dal 1° maggio 2026, data di avvio del secondo periodo di trasmissione dei flussi trimestrali.
Da tale data:
- non sarà più possibile utilizzare i codici TD2 soppressi;
- il sistema di accoglienza dei flussi bloccherà l’invio restituendo un messaggio di alert in caso di utilizzo non consentito.
Regime transitorio per i periodi precedenti
Per i periodi pregressi del secondo trimestre 2026, nei quali siano stati trasmessi flussi Uniemens-PosAgri con i codici TD2 ora soppressi, l’INPS ha chiarito che:
- procederà comunque alla tariffazione completa;
- includendo anche le aliquote INAIL dovute per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’Istituto ha inoltre annunciato l’emanazione di un successivo messaggio operativo destinato alle Strutture territoriali, per la gestione amministrativa dei periodi pregressi e delle eventuali regolarizzazioni.
Indicazioni operative per aziende e consulenti
Alla luce della novità, si raccomanda a:
- datori di lavoro agricoli
- consulenti del lavoro
- professionisti delegati agli adempimenti contributivi
di verificare tempestivamente:
- l’inquadramento aziendale;
- i codici TD1 e TD2 utilizzati nei flussi Uniemens-PosAgri;
- l’eventuale necessità di correzioni o regolarizzazioni contributive, soprattutto per il secondo trimestre 2026.