Con il Messaggio Inps n. 1493 del 5 maggio 2026, che sostituisce integralmente il precedente Messaggio n. 1388/2026, l’Istituto fornisce nuovi chiarimenti operativi in merito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 203, della Legge n. 199/2025 sulla disciplina del Fondo Tesoreria.
Le indicazioni riguardano in particolare il settore agricolo e si inseriscono nel quadro già delineato dalla Circolare Inps n. 12/2026, confermando, per quanto compatibili, anche le istruzioni contenute nelle Circolari n. 70/2007 e n. 105/2007 e nei successivi Messaggi Inps.
Le novità assumono particolare rilievo per la determinazione della soglia dimensionale utile ai fini dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Il principio generale per il calcolo della soglia dimensionale
L’Inps ribadisce che, ai fini della verifica della media annuale della forza aziendale, devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati in forza nel periodo di riferimento, indipendentemente:
- dalla tipologia contrattuale;
- dalla durata del rapporto;
- dall’orario di lavoro;
- dall’effettiva assoggettabilità del lavoratore alla disciplina del TFR ex art. 2120 c.c.
Le esclusioni dal computo possono operare esclusivamente nei casi previsti dalla normativa o espressamente individuati dalla Circolare n. 70/2007.
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente rispetto a quello in cui deve essere verificato l’obbligo. Pertanto, per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026, il riferimento è rappresentato dalla forza media annua del 2025.
Operai agricoli a tempo determinato (OTD)
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda gli operai agricoli a tempo determinato.
L’Inps precisa che gli OTD concorrono integralmente al computo della forza media annua, senza alcuna distinzione fondata sulla durata del rapporto di lavoro.
Di conseguenza:
- anche gli OTD con rapporto inferiore a tre mesi devono essere computati ai fini della soglia dimensionale;
- la soglia dei tre mesi continua invece a rilevare esclusivamente ai fini dell’obbligo contributivo verso il Fondo Tesoreria.
Le giornate utili al computo devono essere determinate sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese.
OTD assunti per fase lavorativa e OTD con TFR a corresponsione periodica
Il Messaggio conferma che non sussiste l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria per:
- gli OTD assunti per una fase lavorativa il cui termine non sia predeterminato;
- gli OTD per i quali la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR.
L’Inps richiama, sul punto, le disposizioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025 e della contrattazione provinciale.
In tali ipotesi, infatti, il TFR viene già corrisposto direttamente al lavoratore secondo modalità contrattualmente previste e non sussiste pertanto un accantonamento da trasferire al Fondo Tesoreria.
Tuttavia, pur essendo esclusi dall’obbligo contributivo, tali lavoratori restano integralmente computabili ai fini della verifica della soglia dimensionale.
Anche per questi rapporti il computo avviene sulla base delle giornate di effettiva occupazione denunciate in Uniemens/PosAgri, entro il limite convenzionale di 26 giornate mensili.
Operai agricoli occasionali (OTDO)
Diverso il trattamento previsto per gli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) nell’ambito del lavoro occasionale agricolo (LOAgri).
Secondo l’Inps, tali rapporti presentano caratteristiche strutturalmente differenti rispetto ai rapporti di lavoro subordinato ordinari, essendo disciplinati da una normativa speciale caratterizzata da:
- contribuzione sostitutiva semplificata;
- limite massimo di 45 giornate annue;
- platea soggettiva tipizzata.
Per tale motivo gli OTDO:
- non concorrono al computo della media annuale;
- sono esclusi dall’obbligo di versamento delle quote TFR al Fondo Tesoreria.
Formula per il calcolo della forza media annua
Per il settore agricolo, la forza media annua deve essere determinata applicando la seguente formula:
Il valore 312 corrisponde al prodotto tra:
- 26 giornate convenzionali mensili;
- 12 mesi dell’anno civile.
L’Inps chiarisce inoltre i criteri di conversione:
- per OTI, apprendisti e lavoratori stabilmente in forza si assumono convenzionalmente 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a 312 giornate annue;
- per gli OTD rilevano le giornate effettive denunciate in Uniemens/PosAgri, entro il limite massimo di 26 giornate mensili;
- per i rapporti part-time le giornate devono essere riproporzionate in base all’orario contrattuale.
Le novità rispetto al Messaggio n. 1388/2026
Il nuovo Messaggio sostituisce integralmente il precedente Messaggio n. 1388/2026, introducendo anche nuovi esempi di calcolo.
Tra gli aspetti di maggiore interesse si segnala il chiarimento relativo all’arrotondamento della forza media annua.
L’Inps conferma infatti che il dato deve essere considerato all’unità inferiore, in linea con quanto già previsto dalla Circolare n. 70/2007.
Pertanto, una media pari a 59,99 non determina il raggiungimento della soglia dei 60 addetti e, conseguentemente, non comporta l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria dal 2026.
Ulteriore novità riguarda gli esempi dedicati agli OTD assunti per fase lavorativa senza termine prestabilito, ora espressamente considerati nel nuovo Allegato n. 1 del Messaggio.
Verifica della soglia dimensionale e struttura aziendale complessiva
L’Inps richiama inoltre il Messaggio n. 3025/2019, ribadendo che la verifica della soglia dimensionale deve essere effettuata considerando la struttura aziendale nel suo complesso.
Il calcolo deve quindi essere effettuato con riferimento al codice fiscale del datore di lavoro e comprendere tutte le posizioni contributive intestate all’azienda, incluse:
- CIDA;
- matricole DM.
Per le cooperative e i consorzi di cui alla Legge n. 240/1984, gli operai a tempo indeterminato e gli apprendisti denunciati sia in Uniemens/PosContributiva sia in Uniemens/PosAgri devono essere conteggiati una sola volta.
Codici di autorizzazione “1R” e “2R”
I datori di lavoro agricoli che superano la soglia dimensionale devono richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R” tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modello “SC34_TFR_Tesoreria”.
Resta confermato anche il codice “2R” per i lavoratori assunti in continuità di rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c., nell’ambito di operazioni societarie o cessioni di contratto.
Decorrenza dell’obbligo e regolarizzazione
I datori di lavoro agricoli che risultano obbligati al Fondo Tesoreria dal 1° gennaio 2026, sulla base della media occupazionale del 2025, devono trasmettere entro il 31 maggio 2026 i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 mediante i flussi Uniemens/PosAgri.
Le quote TFR maturate nei mesi pregressi del 2026 devono essere denunciate nei rispettivi mesi di maturazione, secondo le vigenti istruzioni tecniche già previste per la gestione del Fondo Tesoreria.